PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

DAL 1 OTTOBRE 2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti in materia di Sicurezza Sul Lavoro.

In fase di prima applicazione i soggetti obbligati sono tenuti a presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite pec (come di seguito indicato) con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Dal  1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

SOGGETTI OBBLIGATI:

  • Le imprese -non necessariamente qualificabili come imprese edili- operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

 

SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO:

coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.


REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Portale Servizi dell’Ispettorato del Lavoro
https://servizi.ispettorato.gov.it

MODULO

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
Download

INVIO DICHIARAZIONE

tramite PEC all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

*La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni mendaci

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Il sistema prevede un punteggio iniziale di 30 crediti con un incremento fino a 100 crediti mediante:

  • storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti;
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti
  • attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti


DECURTAZIONE DEI CREDITI
Art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008

 

PATENTE INFERIORE A 15 CREDITI:
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

 

MODALITA’ DI RECUPERO DEI CREDITI:
Il recupero dei crediti come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.